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STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
CORO “GOSPEL FOR JOY”
Art. 1. - E' costituita l'Associazione “Gospel for Joy” è una
libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata
illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma
del Titolo l Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché
del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione “Gospel for Joy”persegue i seguenti
scopi:
- diffondere la cultura musicale ed in generale artistica con
particolare attenzione alla musica spiritual e gospel;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, attraverso
contatti fra persone, enti ed associazioni che praticano questo
genere musicale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di
interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale
proposto da questo genere musicale.
Art. 3. - L'associazione “Gospel for Joy” per il raggiungimento
dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in
particolare:
- attività culturali: concerti e seminari,
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici
istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale, in stampa, in video o altro:
pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di
seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute
- attività di collaborazione con enti pubblici o privati per
perseguire i suoi scopi.
Art. 4. - L'associazione “Gospel for Joy” è aperta a tutti
coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità ne
condividono lo spirito e gli ideali.
Sono soci ordinari dell’Associazione tutti coloro, persone
fisiche o giuridiche che partecipano all’attività del coro
impegnandosi a partecipare agli incontri previsti per conoscere
ed imparare i brani proposti dal direttore artistico, versando
una quota mensile stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le quote non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è accettata nel momento
in cui la persona richiedente si impegna a rispettare il
presente statuto e l’eventuale ordinamento interno
all’Associazione.
Art. 6. - Tutti i soci ordinari sono tenuti a rispettare le
norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso
di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà
intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo,
diffida, espulsione dall’ Associazione.
Art. 7. - Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso
neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita
associativa.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono
costituite da: contributi; donazioni e lasciti.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di
associazione mensili, stabilite dal Consiglio direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che
ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono
accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di
esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art. 9. - L'anno finanziario e accademico inizia il 1 settembre
e termina il 31 agosto di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e
quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato
dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 3 ottobre.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione
entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere
consultato da ogni associato.
Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono: l'assemblea dei
soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Collegio dei
revisori.
Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di
confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei
quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta
all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia
necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno
un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è
presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la
presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in
seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei
presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo
della sede almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante
affissione all'albo della sede del relativo verbale.
Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge
il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori; approva il
bilancio preventivi e consuntivo; approva il regolamento
interno.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto
e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta, nel caso di assenza del presidente
o del segretario, l'assemblea elegge un presidente ed un
segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto dal presidente
dell’Associazione, il segretario, il cassiere 3 consiglieri
eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e il direttore
artistico.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono
presenti 5 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la
loro attività gratuitamente e durano in carica 1 anno.
Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la
maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo
dell'Associazione “Gospel for Joy”. Si riunisce in media 2 volte
all'anno ed è convocato da: il presidente; almeno 3 dei
componenti su richiesta motivata; almeno il 30% dei soci su
richiesta motivata e scritta.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole
voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise
in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate
relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote mensili delle varie
categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere
all'albo dell'Associazione.
Art. 15. - Il presidente dura in carica un anno ed è legale
rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive
tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere
agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività
varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 16. - Il Collegio dei revisori è composto da due soci
eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio
direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e
sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da
allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 17. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente
deve essere devoluto ad attività di beneficenza.
Art. 18. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci
compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate.
Art. 19. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono
le norme di legge vigente in materia.
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