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STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
CORO “GOSPEL FOR JOY”


Art. 1. - E' costituita l'Associazione “Gospel for Joy” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo l Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione “Gospel for Joy”persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura musicale ed in generale artistica con particolare attenzione alla musica spiritual e gospel;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni che praticano questo genere musicale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale proposto da questo genere musicale.

Art. 3. - L'associazione “Gospel for Joy” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: concerti e seminari,
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale, in stampa, in video o altro: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute
- attività di collaborazione con enti pubblici o privati per perseguire i suoi scopi.

Art. 4. - L'associazione “Gospel for Joy” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità ne condividono lo spirito e gli ideali.
Sono soci ordinari dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che partecipano all’attività del coro impegnandosi a partecipare agli incontri previsti per conoscere ed imparare i brani proposti dal direttore artistico, versando una quota mensile stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le quote non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è accettata nel momento in cui la persona richiedente si impegna a rispettare il presente statuto e l’eventuale ordinamento interno all’Associazione.

Art. 6. - Tutti i soci ordinari sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’ Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: contributi; donazioni e lasciti.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione mensili, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario e accademico inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 3 ottobre.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono: l'assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Collegio dei revisori.

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivi e consuntivo; approva il regolamento interno.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta, nel caso di assenza del presidente o del segretario, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell’Associazione, il segretario, il cassiere 3 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e il direttore artistico.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 1 anno.
Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione “Gospel for Joy”. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da: il presidente; almeno 3 dei componenti su richiesta motivata; almeno il 30% dei soci su richiesta motivata e scritta.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote mensili delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. - Il presidente dura in carica un anno ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16. - Il Collegio dei revisori è composto da due soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad attività di beneficenza.

Art. 18. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

 


 

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